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08/02/2020

Nuovi incentivi per marchi e brevetti

Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e trasferimento tecnologico.

Maggiori info su www.uibm.gov.it

06/12/2017

Bando Marchi + 3

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese finalizzati

a favorire la registrazione di marchi Comunitari e Internazionali.

Maggiori info su www.uibm.gov.it

16/12/2015

Bando Marchi + 2 

Bando per la concessione di agevolazioni alle imprese finalizzati

a favorire la registrazione di marchi Comunitari e Internazionali

Prosegue con nuove importanti misure l’attività del Mise per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. Grazie alla convenzione stipulata con Unioncamere sono stati infatti destinati a favore delle imprese € 2,8 milioni per la registrazione di marchi Comunitari e Internazionali.

Destinatari

Il bando intende supportare le piccole e medie imprese nella tutela dei marchi all’estero attraverso le seguenti misure agevolative:

- agevolazioni per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati a favorire la registrazione dei marchi Comunitari. L’agevolazione è concessa in conto capitale per un importo pari all’80% delle spese ammissibili per un valore massimo di € 20.000. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a € 6.000 per ciascuna domanda di marchio depositata.

- agevolazioni per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati a favorire la registrazione di marchi Internazionali. L’agevolazione è concessa in conto capitale per un importo pari all’80% delle spese ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione è pari a:

      € 6.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata che designi un solo paese;

      € 7.000 per ciascuna domanda di registrazione di marchio depositata che designi due o più paesi;

Nel caso in cui la designazione interessi USA e/o Cina l’agevolazione sarà pari al 90% delle spese ammissibili sostenute. In tal caso l’importo massimo dell’agevolazione è pari a:

€ 7.000 per ciascuna domanda di registrazione Internazionale di marchio che designi la Cina o gli USA;

€ 8.000 per ciascuna domanda di registrazione Internazionale di marchio che designi la Cina o gli USA e uno o più paesi.

Estensioni territoriali di marchi internazionali già registrati

In tal caso le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 2.000. Nel caso in cui la designazione successiva interessi i Paesi USA e/o Cina, senza che nessuno dei due Paesi sia stato designato in precedenti richieste di agevolazione, le agevolazioni saranno cumulabili fino all’importo massimo di € 6.000. 

Le misure di cui sopra possono essere cumulative per un importo massimo di € 20.000.

Spese ammissibili

Progettazione di un nuovo marchio

Ricerche di anteriorità

Assistenza per il deposito

Assistenza legale per azioni di tutela del marchio (opposizione, rifiuto, rilievi sulla domanda depositata)

Tasse dovute agli uffici preposti alla registrazione (UIBM, UAMI, OMPI).

Quando

Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal 15 febbraio 2015.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 1 febbraio 2016 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

I nostri professionisti sono a Vostra disposizione per studiare insieme la migliore strategia che consenta alla Vostra Azienda di beneficiare di questa nuova opportunità.

08/08/2014

Agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei Disegni e Modelli

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ 8 agosto 2014- Serie Generale n. 183, l’intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale, della D.G. per la Lotta e alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’intervento denominato, DISEGNI + 2 , sosterrà la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale ed internazionali, attraverso agevolazioni finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni, per favorire la:

  • messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione);

  • commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione).

Per approfondire consulta il Bando.

22/05/2014

L'ISPESL mette a disposizione un software per la valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei sistemi di comando elettrici sulle macchine prive di marcatura CE

L’obiettivo del software è quello di aiutare e guidare, principalmente i datori di lavoro, all’interpretazione delle prescrizioni sulla sicurezza, di cui il software tratta per gli equipaggiamenti elettrici e i circuiti di comando delle attrezzature di lavoro non marcate CE.

Attraverso un sistema basato su una check-list, il software consente ai datori di lavoro e/o ai tecnici delle ASL di fare una valutazione dell’equipaggiamento elettrico delle macchine e delle attrezzature di lavoro a partire dalla documentazione tecnica che dovrebbe accompagnare le stesse.

In fase di raccolta dei dati, il software supporta il compilatore sia con la fornitura di informazioni addizionali come la norma di riferimento, possibili soluzioni, sia adattandosi in funzione di quanto già inserito; in tal modo, si evita di includere informazioni ridondanti o non necessarie per la check-list, snellendo ulteriormente il processo.

Il risultato è un sistema coerente di supporto alla gestione della materia che fotografa in modo univoco, efficace, flessibile lo stato della sicurezza degli equipaggiamenti elettrici della macchina soggetta ad un controllo.

Il software è stato progettato e sviluppato dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell'ISPESL.

Il software è disponibile qui. 

02/12/2013

Pubblicato il nuovo video informativo su brevetti, modelli e marchi sul sitowww.uibm.gov.it

14/11/2012

Ripubblicazione del Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 11.2012

E' disponibile il testo del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

Si precisa che il testo non riveste carattere di ufficialità ma costituisce solo un supporto conoscitivo per gli operatori.

15/03/2012

FONDO NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE: 75 MILIONI DI EURO PER L'ACCESSO AL CREDITO

 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI), uno strumento per le piccole e medie imprese, a supporto della valorizzazione ed il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli.

 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il Fondo Nazionale per l’Innovazione (FNI), uno strumento per le piccole e medie imprese, a supporto della valorizzazione ed il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli.

Il Ministero, attraverso il fondo, mette a disposizione una garanzia che permetterà di favorire la concessione di finanziamenti da parte delle banche selezionate per circa 75 milioni di euro, favorendo l’accesso al credito delle imprese e riducendo i costi del finanziamento. I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa.

Per maggiori informazioni: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Lo stesso Ministero mette a disposizione premi per il deposito di brevetti e disegni (per domande depositate a partire dal 1 gennaio 2011), e per l'estensione degli stessi all'estero. Maggiori info su: UIBM

12/01/2012

FEDERMACCHINE

SICUREZZA DELLE MACCHINE E TESTO UNICO: GUIDA APPLICATIVA PER I COSTRUTTORI

Il Testo Unico sulla sicurezza e salute del lavoro (modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) disciplina anche gli aspetti di sicurezza e salute correlati all’utilizzo delle macchine, e più in generale delle attrezzature di lavoro.

Esso stabilisce innanzitutto gli obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro per le aziende utilizzatrici, definendo comportamenti e misure che, per una loro completa attuazione, richiedono anche ai costruttori di macchine un contributo importante.

Inoltre il Testo Unico contiene norme direttamente rivolte ai costruttori di macchine, compresa la regolamentazione delle procedure finalizzate all’irrogazione delle sanzioni penali connesse alla violazione delle disposizioni di legge (Direttiva Macchine compresa).

Vista l’importanza della materia, FEDERMACCHINE ha elaborato una Guida applicativa nell’ottica dei costruttori di macchine, con l’obiettivo di focalizzare gli aspetti più importanti in cui anche questi ultimi sono chiamati, direttamente o indirettamente, a svolgere un ruolo importante per garantire la sicurezza e la salute del lavoro, cercando di sviluppare anche un parallelismo tra contenuti del Testo Unico e contenuti della Direttiva Macchine.

Fonte: FEDERMACCHINE - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI DI BENI STRUMENTALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI MANIFATTURIERI DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO.

12/12/2011

"La marcatura CE non è una formalità"

Per la Corte di Giustizia UE, in presenza della marcatura CE l’importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e, dunque, in caso di malfunzionamento non è penalmente responsabile degli eventuali danni subiti dal lavoratore (Sentenza 8.9.05 Causa C-40-04).

Per la Corte gli Stati Membri possono unicamente, a loro discrezione, applicare delle disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di 

verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura «CE» e di dichiarazione «CE» di conformità, accompagnata da una traduzione nella o nelle lingue dello Stato membro di importazione, nonché di istruzioni per l’uso, accompagnate da una traduzione nella o nelle lingue del detto Stato; 

 fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione utili alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute, a condizione che tali requisiti non si risolvano nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.

A parere di chi scrive la pronuncia della Corte di Giustizia costituisce un fondamentale leading case per tutte le materie disciplinate attraverso il meccanismo legislativo del Nuovo Approccio, come la direttiva macchine. 

La legislazione del Nuovo Approccio tipicamente riconosce precisi obblighi e responsabilità in capo ai diversi operatori economici (fabbricante in primis), come peraltro la stessa Corte ha sottolineato nella Sua pronuncia.

Ne discende che la diversità di ruoli prevista nelle diverse direttive del Nuovo Approccio non può non generare anche una diversità di obblighi e responsabilità.

Se si ammettesse un uguale responsabilità di diversi operatori, analogamente a quanto fatto dalla legge Finlandese, un utente o un consumatore che volesse lamentare un difetto di conformità del prodotto acquisito potrebbe aver difficoltà a far valere i propri diritti. 

Si potrebbe, infatti, generare un passaggio - scarico di responsabilità tra un soggetto ed un altro.

Anche in questo senso la sentenza della Corte non può che essere vista come rappresentativa non solo del settore coperto dalla direttiva macchine, ma di tutti i settori disciplinati dalle direttive del Nuovo Approccio. 

La pronuncia quindi non fa che ribadire un principio del Nuovo Approccio che garantisce la certezza di tutela di utenti e consumatori: il fabbricante è il solo responsabile della conformità dei prodotti ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie.

01/06/2011

Dal 16 giugno 2011 motori elettrici IE2

Nel 2005 la UE ha emanato la Direttiva 2005/32/CE, Direttiva Quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia. Tale direttiva è stata poi successivamente modificata e oggi trova applicazione con l’indicazione Direttiva 2009/125/CE.

La Direttiva 2009/125/CE è stata recentemente recepita in Italia con D.Lgs. n. 15/2011, in vigore dal 23 marzo 2011.

 Gli obiettivi dell’intervento comunitario sono essenzialmente due:

 - Armonizzare le varie normative nazionali esistenti in materia di requisiti alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (no ostacoli al commercio – Art. 95 Trattato UE)

- Migliorare le performance energetiche ed ambientali dei prodotti mediante una progettazione più accurata e consapevole. 

Circa i prodotti coinvolti da tale regolamentazione, si è cominciato fissando come priorità prodotti destinati ai consumatori (componenti elettrici ed elettronici, illuminazione, apparecchiature per la cottura dei cibi, ecc.), per passare poi anche a componenti tipicamente industriali: i primi di questi sono stati i motori elettrici, che hanno trovato apposita regolamentazione con Regolamento CE n. 640/2009, le cui regole, trattandosi di regolamento e non di Direttiva, sono direttamente applicabili in tutti gli stati Membri.

Come per tutti i prodotti già assoggettati o che saranno assoggettati a tale normativa, anche per i motori elettrici varrà la seguente regolamentazione generale, fissata dalla Direttiva Quadro 2009/125/CE, così come recepita in Italia con D.Lgs. n. 15/2011.

  •  Anteriormente all’immissione sul mercato e/o alla messa in servizio di un prodotto oggetto delle misure di esecuzione, su di esso è apposta una marcatura CE ed è emessa una dichiarazione CE di conformità con la quale il fabbricante o il suo mandatario garantiscono e dichiarano che il prodotto rispetta tutte le pertinenti disposizioni della misura di esecuzione applicabile in materia di progettazione ecocompatibile;

  • devono essere fornite specifiche informazioni in merito all’efficienza energetica e all’ecocompatibilità del prodotto in questione;

  • Sono previste, come per la Direttiva Macchine, specifiche misure a seguito dell’accertata non conformità del prodotto (messa a norma, ritiro dal mercato, ecc.), nonchè specifiche sanzioni fissate dai singoli Stati Membri. 

    A tal fine per l’Italia Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’Autorità competente per la sorveglianza del mercato; per i controlli può avvalersi dell'ENEA, delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle dogane, della Guardia di finanza e degli altri Organismi pubblici aventi competenza in materia. 

    Si evidenzia che il regolamento istituisce specifiche per la progettazione ecocompatibile al fine di immettere in commercio e mettere in servizio i motori, anche quando questi sono integrati in altri prodotti.

    Questo significa che il costruttore della macchina che ingloba motori rientranti nella definizione introdotta dal Regolamento diventerà autonomamente destinatario degli obblighi in esame.

    Pertanto tutte le macchine che inglobano motori rientranti nel campo di applicazione del

    regolamento e che siano immesse sul mercato UE (Italia compresa) a partire dal 16

    giugno 2011 devono prevedere in questi casi motori con una classe di efficienza

    energetica IE2 (ex EFF1). 

    Ricordiamo i dati principali dei motori oggetto del Regolamento:

    • Motori elettrici asincroni trifase 2-4-6 Poli, 50o 60Hz;

    • Potenze comprese da Kw0,75 a 375Kw;

    • Tensione nominale di alimentazione 0/1000V;

    • Servizio Continuo S1;

    • Condizioni ambientali standard.

    Inoltre tutte le macchine che inglobano motori rientranti nel campo di applicazione del regolamento e che siano immesse sul mercato UE (Italia compresa) a partire dal 16 giugno 2011 devono recare nella documentazione tecnica della macchina specifiche informazioni sui motori elettrici installati secondo i contenuti indicati all’Allegato I punto 2 del regolamento CE 640/2009 .

    Le stesse informazioni dovranno essere riportate nei siti web aziendali secondo modalità

    accessibili al pubblico.

    Marcatura CE dei serramenti obbligatoria dal 1° febbraio 2010

    Tutti i serramenti commercializzati e venduti nel mercato unico dell'Unione Europea dovranno avere la marcatura CE obbligatoriamente dal 1° febbraio 2010. La Marcatura CE si applica a finestre e porte siano esse esterne che interne secondo la norma UNI EN 14351-1 "Finestre e porte esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza a fuoco e/o di tenuta al fumo".

    Per potere apporre redigere la dichiarazione di conformità il fabbricante deve disporre:

    b) del Piano di Controllo della Produzione (FPC) per garantire la conformità di tutti i serramenti prodotti alle caratteristiche attestate tramite le prove e le verifiche a calcolo del Laboratorio Notificato.

    Sono Requisiti obbligatori generali:

    • Permeabilità all'aria (UNI EN 1026-UNI EN 12207)

    • Tenuta all'acqua (UNI EN 1027-UNI EN 12208)

    • Resistenza al carico del vento (UNI EN 12211-UNI EN 12210)

    • Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (UNI EN 14609)

    • Caratterizzazione della trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077-1/2)

    • Caratterizzazione delle prestazioni acustiche (UNI EN 14351-1 app.B)

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