top of page

CERTIFICAZIONE CE

ADEGUAMENTO MACCHINE GIA' IN SERVIZIO

CATALOGHI RICAMBI

PROGETTAZIONE 2D/3D

Certificazione CE

Il servizio di consulenza fornito per la Certificazione CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE, è rivolto a:

ostruttori e/o assemblatori;aziende che costruiscono macchine, attrezzature intercambiabili, etc. per uso interno;tutte le aziende le cui esigenze lavorative rendono necessario l'apporto di modifiche nel funzionamento delle macchine;unità produttive nelle quali le macchine stesse sono integrate in impianti automatizzati, che necessitano pertanto di Marcatura CE dell'insieme;

(Nota: l'elenco dei prodotti oggetto della presente direttiva è riportato a fondo pagina)

Procedura di Certificazione

La procedura di certificazione prevista dalla direttiva 2006/42/CE, in conformità alle norme armonizzate, prevede i seguenti punti principali:

  • . Valutazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute (All. I direttiva 2006/42/CE) e alle Norme armonizzate applicabili;

  • Predisposizione Fascicolo Tecnico della costruzione (All. VII - direttiva 2006/42/CE e all. V - DPR 459/96);

  •  Redazione Manuale di Uso e Manutenzione (All. I, § 1.7.4 direttiva 2006/42/CE);

  • Predisposizione Dichiarazione CE di Conformità (All. II, p.to 1 direttiva 2006/42/CE).

Documentazione tecnica

Tutta la documentazione fornita è studiata e realizzata in funzione delle diverse esigenze, necessità e/o richieste.

Il prodotto finale è pertanto frutto di puntuali rilievi su campo e di confronto reciproco al fine di unire la Vostra esperienza nel campo della produzione industriale con una consulenza tecnica competente, assicurando pertanto completa chiarezza, organicità e univocità delle informazioni riportate, nel completo rispetto della legislazione vigente.

Campo di applicazione

La valutazione di conformità e la conseguente marcatura CE si applica anche a macchine costruite antecedentemente l'entrata in vigore del DPR 459/96 (attuazione in Italia della direttiva macchine 89/392/CEE, sostituita dalla 98/37/CE e attualmente dalla 2006/42/CE), se sottoposte a modifiche non rientranti nelle attività di ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 1 comma 3 del DPR 459/96).

È importante segnalare che anche le macchine già dotate di marcatura CE devono essere soggette ad una nuova procedura di Certificazione CE qualora ad esse vengano apportate modifiche costruttive non rientranti nelle attività di ordinaria o straordinaria manutenzione, che vadano pertanto a modificare il funzionamento e/o possano variare in modo sostanziale i circuiti di alimentazione (es. installazione di PLC, rifacimento impianti di comando, etc).

La marcatura CE, è prevista anche per macchine costruite e/o assemblate per uso proprio, come specificato dalla direttiva 2006/42/CE, art. 2, lettera i).

L'obbligo vale, a maggior ragione, qualora le macchine siano utilizzate per l'attività produttiva da personale dipendente dal fabbricante o cedute in comodato d'uso, anche gratuito, ad altre organizzazioni (deve essere

considerato anche quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 - Titolo III, capo I, in relazione all'uso delle attrezzature di lavoro).

Note informative

La direttiva 2006/42/CE entra in vigore il 29/06/2008 in sostituzione della precedente 98/37/CE. In tale data ha avuto inizio il periodo transitorio di coesistenza di entrambe le direttive, che si è concluso il 29/12/2009.

Successivamente a questa data la 2006/42/CE è l'unica direttiva di riferimento per le macchine.

In Italia la direttiva europea è stata recepita con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, in vigore dal 6 marzo 2010.

La "nuova direttiva macchine" ha apportato sensibili modifiche nel campo della sicurezza delle macchine, garantendo un ammodernamento necessario, generato dal continuo sviluppo tecnologico e dall'ampliamento dei mercati.

Sono stati revisionati termini e definizioni, portando in maggior risalto gli aspetti di sicurezza in fase di progettazione e accentuando il ruolo certamente fondamentale dell'interazione tra uomo e macchina.

Secondo quanto riportato nell'art.1, la direttiva 2006/42/CE si applica ai seguenti prodotti:

  • macchine;

  • attrezzature intercambiabili;

  • componenti di sicurezza;

  • accessori di sollevamento;

  • catene, funi e cinghie;

  • dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;

  • quasi-macchine.

Per maggior chiarezza e ulteriori informazioni in merito ai limiti di applicazione è possibile visualizzare il testo della direttiva al link:

______________________________________________________________________

Adeguamento macchine già in servizio

Il D.Lgs. 81/2008 prescrive che il datore di lavoro:

metta a disposizione dei lavoratori macchine conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ad esempio direttiva macchine); in tal senso, l'evoluzione della giurisprudenza è arrivata a ritenere sussistente una responsabilità del datore di lavoro anche nel caso in cui la macchina sia marcata CE, se questa debba comunque ritenersi non conforme ai requisiti di sicurezza previsti in ragione di vizi “evidenti ed immediatamente percepibili” dal datore di lavoro;

aggiorni le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; è pertanto responsabilità del datore di lavoro mantenere aggiornate le misure di protezione (inclusi i dispositivi di protezione) delle macchine in funzione dello stato dell'arte in materia;metta a disposizione dei lavoratori procedure per l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro e quindi delle macchine (rischi residui riferiti all'utilizzo delle macchine, modalità di intervento in sicurezza, adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale);informi, formi ed addestri i lavoratori sui compiti loro assegnati ed in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro.

Per supportare le aziende negli adempimenti previsti per la sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro, lo Studio Cappio propone un servizio per l'adeguamento delle macchine già in servizio che prevede:

  • analisi delle macchine e delle attrezzature di lavoro per verificarne la conformità alle disposizioni legislative e normative applicabili in materia di sicurezza;

  • definizione degli interventi di adeguamento — ripari, dispositivi di sicurezza, ecc. — necessari a rendere le macchine e le attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni legislative e normative loro applicabili in materia di sicurezza;

  • adeguamento delle macchine compresa la realizzazione di ripari, l'installazione di dispositivi di sicurezza (barriere fotoelettriche, comandi a due mani, ecc.), gli interventi di modifica degli equipaggiamenti elettrici, pneumatici, idraulici;

  • redazione di un rapporto attestante la conformità delle macchine alle disposizioni legislative e normative loro applicabili in materia di sicurezza, che potrà essere utilizzato come documento di valutazione dei rischi delle macchine e delle attrezzature di lavoro entrando a far parte del documento di valutazione dei rischi dell'azienda previsto agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008;

  • redazione di una dichiarazione di conformità delle macchine e delle attrezzature di lavoro ai requisiti dell'Allegato V del D.Lgs. 81/2008;

  • stesura delle procedure di sicurezza per operare sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/2008;

formazione dei lavoratori sull'uso sicuro delle macchine ed attrezzature di lavoro, come previsto dagli art. 37 e 73 del D.Lgs. 81/2008. 

Cataloghi ricambi

La Legge 18 aprile 2005, n. 62, all'art. 29, modificando l'art. 36 del D.Lgs 626/1994, prevede che tutte le macchine acquistate prima del settembre 1996 (data di entrata in vigore della "direttiva macchine" marcatura CE) devono essere adeguate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge e quindi entro il 12 novembre 2005.

La sanzione per non utilizzare attrezzature a norma è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €.

Inoltre, il personale che utilizza macchine o attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari (art. 73 e del D.Lgs. 81/08) deve ricevere un addestramento sull'utilizzo. L'addestramento viene effettuato da "persona esperta" e sul luogo di lavoro. 

Inoltre, il personale che utilizza macchine o attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari (art. 73 e del D.Lgs. 81/08) deve ricevere un addestramento sull'utilizzo. L'addestramento viene effettuato da "persona esperta" e sul luogo di lavoro. 

La sanzione per non aver formato i lavoratori è: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4˙000 €.

La sanzione per non aver formato gli utilizzatori di macchine pericolose è: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €. 

ATTENZIONE:Se la macchina ha il marchio CE ma è evidentemente carente di dispositivi di sicurezza, sappiate che in caso di controllo, o peggio di infortunio, il datore di lavoro è ugualmente pienamente responsabile.

______________________________________________________

Cataloghi ricambi

I cataloghi ricambi, e più in generale la documentazione destinata alla gestione di spare parts, rappresentano un centro di profitto per le aziende costruttrici, e spesso un'incombente necessità per il cliente. Eppure molte società si limitano ad allegare qualche disegno costruttivo, magari "ripulito" da quote e da assi di simmetria.

Quando sorge l'esigenza di ordinare un pezzo di ricambio, magari dall'altra parte del mondo, il più delle volte non si riesce a identificarlo, il codice non corrisponde, sorgono dubbi sull'effettiva corrispondenza tra le cose. E intanto la macchina è ferma e il cliente protesta. Quanto costa questa disfunzione in termini economici, di immagine, di soddisfazione del cliente, specie in quei mercati dove l'efficienza del servizio post-vendita è pari (spesso superiore) alla qualità del prodotto che documenta?

Lo Studio Cappio si occupa anche di questo. Il primo passo per la stesura di un catalogo è il reperimento in azienda della documentazione tecnica di progetto. In alternativa, è possibile eseguire un acquisizione direttamente dalla macchina/impianto. In quest'ultimo caso, i nostri tecnici provvedono ad un rilevamento fotografico degli assiemi e dei dettagli, alla raccolta delle informazioni e della documentazione esistente, e alla stesura a mano di una prima bozza di lavoro. A seconda delle esigenze e del prodotto da documentare, possono essere realizzati cataloghi con differenti varianti, ma sostanzialmente divisi in due macrocategorie: disegni esplosi, fotografie digitali. Entrambe le versioni sono corredate di part list nella lingua dell'utilizzatore, con codici e modalità di ordinazione. Stabilito il tipo di catalogo, viene determinato il formato. La documentazione può essere redatta in carta, in forma tradizionale, oppure in formato .pdf per una rapida spedizione via email o masterizzazione su CD.

______________________________________________________________________

Progettazione 2D e 3D

Lo Studio effettua progettazione meccanica 2D e 3D, studio di particolari, scelta e gestione dei fornitori per la creazione del prodotto, schemi di impianti macchina.

________________________________________________________________

bottom of page